La Legge e il Codice Deontologico

psicologos_zpsb97836421La professione di Psicologo è riconosciuta e regolamentata dalla Legge, a partire dal suo iter formativo, che prevede:

  • l’acquisizione di una Laurea quinquennale in Psicologia;
  • il completamento di un anno di tirocinio;
  • il superamento di un esame di stato;
  • la regolare iscrizione all’Albo Unico Nazionale – Ordine degli Psicologi, e ad un Ordine professionale regionale (a cui corrisponde un dato numero, io ad esempio sono iscritta con il numero 7795).

E’ possibile verificare l’iscrizione di un professionista all’Albo Nazionale tramite un’apposita funzione di ricerca, a questo link:

https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi

Oppure accedendo alla stessa funzione nel sito di un dato Ordine regionale, ad esempio quello della Toscana:

https://www.ordinepsicologitoscana.it/iscritti-ricerca-avanzata.php

Lo Psicologo è la figura peculiarmente autorizzata dalla legge a utilizzare strumenti conoscitivi e di intervento per la salute e il benessere psicologico, che si tratti di prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione; inoltre, a svolgere attività di sperimentazione, ricerca e didattica. La Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 è quella che specificamente disciplina la professione, ed è facilmente consultabile in rete. Altre figure non riconosciute dalla legge, che esercitino tali funzioni senza possedere tutti i requisiti sopra elencati (per la cui verifica è sufficiente accertare l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi), commettono un reato di esercizio abusivo della professione, infrangendo il codice penale.

Lo Psicologo è inoltre tenuto all’osservanza di un Codice deontologicoa tutela dei soggetti beneficiari dei suoi interventi, e della professione stessa – la cui infrazione costituisce un illecito e può essere sanzionata dall’Ordine attraverso diverse modalità. Il Codice deontologico è consultabile a questo link:

www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani