La professione di Psicologo è riconosciuta e regolamentata dalla Legge, a partire dal suo iter formativo, che prevede:
- l’acquisizione di una Laurea quinquennale in Psicologia;
- il completamento di un anno di tirocinio;
- il superamento di un esame di stato;
- la regolare iscrizione all’Albo Unico Nazionale – Ordine degli Psicologi, e ad un Ordine professionale regionale (a cui corrisponde un dato numero, io ad esempio sono iscritta con il numero 7795).
⇒ E’ possibile verificare l’iscrizione di un professionista all’Albo Nazionale tramite un’apposita funzione di ricerca, a questo link:
https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi
⇒ Oppure accedendo alla stessa funzione nel sito di un dato Ordine regionale, ad esempio quello della Toscana:
https://www.ordinepsicologitoscana.it/iscritti-ricerca-avanzata.php
Lo Psicologo è la figura peculiarmente autorizzata dalla legge a utilizzare strumenti conoscitivi e di intervento per la salute e il benessere psicologico, che si tratti di prevenzione, diagnosi, sostegno, abilitazione e riabilitazione; inoltre, a svolgere attività di sperimentazione, ricerca e didattica. La Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 è quella che specificamente disciplina la professione, ed è facilmente consultabile in rete. Altre figure non riconosciute dalla legge, che esercitino tali funzioni senza possedere tutti i requisiti sopra elencati (per la cui verifica è sufficiente accertare l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi), commettono un reato di esercizio abusivo della professione, infrangendo il codice penale.
Lo Psicologo è inoltre tenuto all’osservanza di un Codice deontologico – a tutela dei soggetti beneficiari dei suoi interventi, e della professione stessa – la cui infrazione costituisce un illecito e può essere sanzionata dall’Ordine attraverso diverse modalità. Il Codice deontologico è consultabile a questo link:
www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani